Accordo di servizio per spazi di lavoro flessibili

Nubo S.r.l., società di diritto italiano, C.F. e P. IVA 04159500984, con sede in via Matteotti 121, Castenedolo (BS), in persona del legale rappresentante Laura Berta (di seguito: Nubo),

Premesso che
  1. Nubo è titolare di una piattaforma telematica, tramite la quale offre ai propri clienti (di seguito: Utenti) postazioni di lavoro (di seguito: la Postazione di Lavoro) all'interno di spazi di proprietà di terzi contemporaneamente dedicati alle attività proprie di questi ultimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristoranti, alberghi, circoli ricreativi, coworking ecc.);
  2. il Partner dispone di uno spazio di lavoro (di seguito: lo Spazio) provvisto di connessione di rete e postazioni idonee al lavoro di ufficio;
  3. Nubo intende poter offrire i propri servizi agli Utenti, i quali, accedendo alla piattaforma telematica, possono prenotare una Postazione di Lavoro;
  4. il Partner ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione di Nubo delle Postazioni di Lavoro dedicate e dotate di sedia e tavolo singolo oppure tavolo condiviso, con accesso libero alla rete wi-fi nell'area.
Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Premesse

Le premesse sopra indicate fanno parte integrante del presente accordo

Art. 2) Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo il Partner concede a Nubo il diritto di commercializzare, tramite la piattaforma telematica di cui alla premessa a) un n° definito di postazioni (da definire) presso il proprio Spazio, al fine di consentire agli Utenti di Nubo di disporne per gli usi consentiti e per il tempo stabilito all'atto della prenotazione; il tutto verso il corrispettivo di cui al successivo art. 7 e alle condizioni qui pattuite.

Art. 3) Obblighi del Partner

Il Partner si obbliga a:

  1. rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e a pulire e sanificare le Postazioni di Lavoro prima di ogni utilizzo da parte degli Utenti;
  2. mantenere lo Spazio e gli spazi secondari (ad esempio, i bagni o il parcheggio) in uno stato decorso e pulito;
  3. applicare ove possibile l'adesivo/la targhetta di Nubo ed esporre il materiale pubblicitario consegnato da Nubo in posizioni ben visibili nello Spazio (ad esempio, all'ingresso principale dello Spazio o al banco della reception) e indicare le Postazioni di Lavoro con i segnaposti consegnati da Nubo;
  4. garantire che le Postazioni di Lavoro, con le relative attrezzature e utenze, siano conformi a legge e funzionanti;
  5. accogliere gli Utenti, accompagnandoli alla Postazione di Lavoro prenotata/assegnata, fornendogli tutte le informazioni relative ai servizi offerti (sia da Nubo che dal Partner, specificando quali comportano costi ulteriori a carico dell'Utente) e consegnando loro le credenziali necessarie per l'accesso alla rete wi-fi;
  6. impedire l'occupazione delle Postazioni di Lavoro da parte di soggetti diversi dagli Utenti accreditati e intervenire immediatamente se le Postazioni di Lavoro risultassero indebitamente occupate;

Il Partner, inoltre, autorizza sin da ora Nubo all'utilizzo del proprio marchio e/o altri segni distintivi per eventuali comunicazioni e/o altre attività promozionali o di marketing connesse sia a Nubo che allo stesso Partner.

Art. 4) Esclusiva

Il Partner si impegna a non concludere - per tutta la durata del Contratto e con riguardo allo Spazio - accordi con società terze che offrono un servizio identico o simile a quello offerto da Nubo.

Art. 5) Garanzie del Partner

Il Partner dichiara e garantisce che lo Spazio (i) corrisponde alle condizioni di sicurezza sia per quanto riguarda gli impianti, sia per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi ed (ii) è conforme alle leggi e ai regolamenti amministrativi e idoneo allo svolgimento delle attività ivi condotte.

Art. 6) Obblighi di Nubo

Nubo si obbliga a:

  1. riportare sulla piattaforma telematica di cui alla premessa a) la descrizione dello Spazio e delle Postazioni di Lavoro, nonché i servizi ulteriori offerti dal Partner, secondo le indicazioni concordate tra le Parti;
  2. fornire a ciascun Utente la conferma della prenotazione della Postazione di Lavoro, che costui dovrà esibire al Partner al momento dell'arrivo presso lo Spazio;
  3. riportare nella conferma della prenotazione e comunque comunicare all'Utente le condizioni di accesso allo Spazio e di utilizzo della Postazione di Lavoro concordate con il Partner;
  4. fornire al Partner di giorno in giorno la lista degli Utenti attesi per il giorno successivo, nonché la fascia oraria di occupazione della Postazione di Lavoro da questi scelta. Qualora la prenotazione da parte dell'Utente giungesse in un momento successivo alla trasmissione della lista, Nubo si impegna a comunicare tempestivamente al Partner i dettagli della prenotazione;
  5. pagare regolarmente al Partner il corrispettivo e i rimborsi di cui all'art. 7;
  6. utilizzare il marchio e i segni distintivi del Partner esclusivamente per scopi funzionali all'esecuzione del Contratto.

Art. 7) Corrispettivo

7.01. Nubo si impegna a versare in favore del Partner un corrispettivo definito tra le parti (in un secondo colloquio) a seguito dell'accettazione del presente accordo.
Il corrispettivo sarà determinato congiuntamente sulla base del numero di Postazioni di Lavoro utilizzate dagli Utenti presso lo Spazio
Il corrispettivo sarà pagato al Partner, su base mensile, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura emessa dal Partner. Nubo, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun mese, trasmetterà al Partner un rendiconto per consentire le opportune verifiche.

7.02. Tutti i pagamenti saranno eseguiti, mediante bonifico bancario, sul conto corrente del Partner

Art. 8) Esclusione della responsabilità di Nubo

In nessun caso Nubo potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a cose e/o persone causati dagli Utenti o per il mancato pagamento del servizio di ristorazione o di altri servizi offerti dal Partner agli Utenti.

Art. 9) Durata del Contratto

Il Contratto avrà validità di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, se nessuna delle Parti abbia comunicato la disdetta con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale.

Art. 10) Recesso del Contratto

Sia Nubo che il Partner conserveranno la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento inviando all'altra Parte una comunicazione scritta a mezzo pec con un preavviso di 60 giorni.

Art. 11) Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Nubo potrà invocare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento del Partner agli obblighi di cui all'art. 3 lett. a), d), f) e g).

Il Partner potrà invocare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di ritardo di Nubo nel pagamento del corrispettivo ovvero del rimborso eccedente 15 giorni dalla data della relativa fattura.

Art. 12) Foro competente esclusivo

Per qualsiasi eventuale controversia connessa al Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 13) Comunicazioni tra le Parti

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata, anticipata tramite posta elettronica ordinaria, e sarà efficace se inviata alla Parte all'indirizzo di seguito indicato, o a quello eventualmente comunicato per iscritto successivamente alla data del Contratto.

quanto a Nubo:

posta ordinaria: info@newurbanoffice.com;

posta elettronica certificata: nubo.srl@legalmail.it;

quanto al Partner:

posta ordinaria: da definire;

posta elettronica certificata: da definire:

Art. 14) Clausole finali

14.1. Qualsiasi modificazione o integrazioni del Contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

14.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del Contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile o comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

14.3. Il Contratto costituisce l'interno accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi intesa precedentemente intercorsa tra le Parti in relazione a quanto qui previsto.


In conformità con gli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partner prende visione e presta il proprio esplicito consenso alle seguenti clausole: art. 3 lett. g) (limitazione della responsabilità di Nubo), art. 4 (esclusiva), art. 8 (esclusione della responsabilità di Nubo), art. 9 (durata e tacito rinnovo), art. 10 (recesso), art. 11 (clausola risolutiva espressa), art. 12 (divieto di cessione) e art. 13 (foro competente).